Ascoplast
ETICHETTATURA AMBIENTALE
Ascoplast è sensibile alla sostenibilita ed attenta al corretto smaltimento dei propri imballaggi secondo le ultime normative.
Per un corretto conferimento degli imballaggi si invita a verificare le disposizioni del proprio Comune.
Dal 1°gennaio 2023 è obbligatoria l’etichettatura ambientale sugli imballaggi per tutti i prodotti immessi sul mercato italiano, in applicazione D. Lgs. N. 116 del 3 settembre 2020 che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato le modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
- Imballaggi primari (per la vendita)
- Imballaggi secondari (o imballaggio multiplo)
- Imballaggi terziari (o imballaggi per il trasporto)
- I produttori di imballaggi (intesi come fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori di semilavorati destinati ad imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio)
- Gli utilizzatori (intesi come commercianti, distributori, addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e i trasportatori di imballaggi pieni) che sono obbligati ad indicare la codifica alfa-numerica (materiale, abbreviazione, numerazione).
I soggetti sono obbligati a indicare l’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati (materiale, abbreviazione, numerazione), sulla base della Decisione 97/129/CE e degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b), Dlgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.
Ciascuna azienda ha quindi l’obbligo di “costruire l’etichetta” con le modalità grafiche e di presentazione che ritiene più opportune, purché siano raggiunte le finalità della normativa di :
Facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi. Nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
L’obbligo di etichettatura ambientale si applica trasversalmente a tutti i settori, sebbene la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta sia differente a seconda del circuito di destinazione.
ALCUNI ESEMPI DI SMALTIMENTO
Per il canale B2B (commerciale /industriale)
Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea con la Decisione 97/129/CE, quindi con una codifica alfa-numerica (materiale, abbreviazione, numerazione) e qualsiasi altra informazione che il produttore desideri includere nell’etichetta è volontaria e non obbligatoria.
Esempio 1 : indicazioni previste per etichettatura dell’imballaggio composto da pallet, sacchi e film estensibile

| IMBALLAGGIO | MATERIALE | ABBREVIAZIONE | NUMERAZIONE |
| Pallet | Legno | FOR | 50 |
| Film per pallettizzazione | Plastica | LDPE | 04 |
| Sacco | Plastica | LDPE | 04 |
SUGLI IMBALLI CHE GESTIAMO CERCA IL CODICE CHE IDENTIFICA LA TIPOLOGIA DI MATERIALE E VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI APPARTENENZA. ESEMPIO:
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITARE A CONTATTARCI AL FINE DI RICEVERE LE CORRETTE INDICAZIONI PER UNA RACCOLTA CONSAPEVOLE
